NOTE LEGALI
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NOTE LEGALI | Statuto

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CHI SIAMO

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TGS

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il coro

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il Maestro

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il pianista

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ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita con il presente atto l’Associazione Culturale denominata “Tibur Gospel Singers”, libera associazione di fatto, autonoma, apartitica, apolitica, senza fini di lucro, con durata illimitata.
L’Associazione ha sede in Tivoli, Via Parrozzani s.n.c. presso Chiesa San Giovanni Evangelista.
C.F. 94044870585

ART. 2 – SCOPI E FINALITA’
L’Associazione si propone di:

  1. promuovere  e trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come valore personale e sociale sia per i partecipanti che per i fruitori esterni all’Associazione.
  2. valorizzare la conoscenza della musica gospel e spiritual attraverso l’interpretazione e divulgazione della stessa.
  3. ampliare l’offerta della cultura musicale ed artistica sul territorio attraverso concerti, contatti fra persone, enti ed associazioni, partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento;
  4. concorrere all’organizzazione e partecipare a concerti e manifestazioni di altro genere, volte alla divulgazione e all’accrescimento della cultura musicale nel territorio nazionale e all’estero.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE
La partecipazione all’Associazione è aperta a tutti coloro che intendono partecipare secondo lo spirito e le norme dello Statuto.

ART. 4 – CATEGORIE SOCIALI
I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  1. Soci ordinari: persone, enti o istituzioni che hanno versato la quota annuale stabilita dell’Assemblea dei soci, condividendo spirito, ideali e finalità dell’associazione
  2. Soci onorari: persone, enti od istituzioni che, pur non partecipando all’associazione, abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione ed alla vita dell’Associazione. Il conferimento dello status di socio onorario è deliberato dall’Assemblea dei soci ed ha carattere permanente. I soci onorari sono esonerati dal versamento della quota annuale e non hanno diritto di voto.
  3. Soci aspiranti: allievi coriste/i per tutto il periodo di apprendimento che il Direttore del Coro giudicherà opportuno per un corretto inserimento nell’associazione; durante detto periodo l’allievo non ha diritto di voto, ma è tenuto al rispetto delle norme dello statuto.
  4.  

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci, senza distinzione alcuna, avranno diritto di partecipare alla vita dell’associazione.
Per i soci minorenni occorre l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, all’atto della richiesta di partecipazione all’associazione.
L’appartenenza all’associazione è libera e volontaria; tuttavia, i soci sono vincolati al rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi.
I soci ordinari si impegnano altresì a frequentare con assiduità le prove e a partecipare alle manifestazioni in cui l’associazione è impegnata, salvo validi motivi di impedimento.
Il numero di soci è illimitato.
E’ esclusa la partecipazione temporanea all’associazione.
I soci maggiorenni hanno diritto di voto  per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e per ogni altra deliberazione che l’assemblea si troverà ad assumere.

ART. 6 – SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE
La qualifica di socio si perderà per:

  1. decesso;
  2. recesso volontario;
  3. espulsione;
  4. condanna ad una pena detentiva.

L’espulsione è deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell’associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente e materialmente o che fomentino dissidi tra i suoi componenti, che offendano l’onore ed il decoro dei singolo soci, per inadempienza o disinteresse verso l’attività sociale.
I soci espulsi possono ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà a maggioranza assoluta.
In caso di recesso volontario  il socio dovrà comunicare tale intenzione con congruo anticipo in modo da non pregiudicare gli impegni eventualmente assunti dall’associazione. Chi recede dall’associazione non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessano al rimborso dei contributi versati.

ART. 7 – ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:

  1. il presidente
  2. l’assemblea generale dei soci ordinari
  3. il consiglio direttivo
  4. il tesoriere
  5. il revisore dei conti
  6. Il direttore del coro
  7. Il collegio dei probiviri

ART. 8 – IL PRESIDENTE
Il presidente è eletto dall’assemblea ed è il legale rappresentante dell’associazione.
E’ competente a rappresentare l’associazione nei rapporti con l’esterno ed in eventuali giudizi.
Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
In caso di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica alla prima riunione di questo.
Il Presidente convoca e presiede l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo.
Il presidente può essere delegato a incassare somme dovute all’associazione anche da Enti pubblici e privati.
Il presidente può essere rimosso dall’assemblea con il voto unanime di almeno i 2/3 dei votanti.

ART. 9 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è organo sociale e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti anche per i soci dissenzienti.
Ad essa partecipano tutti i soci maggiorenni. I soci minorenni, pur potendo presenziare all’assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.
All’assemblea partecipano tutti i soci regolarmente iscritti, con facoltà di delega rilasciata ad altri soci. E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno in occasione del rendiconto economico. L’assemblea ordinaria elegge il presidente dell’associazione, i membri del consiglio direttivo ed approva il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, entro il mese di aprile, e quello preventivo dell’anno in corso; provvede altresì alle modifiche statutarie che vengono proposte dal consiglio direttivo; elegge il presidente e i membri del consiglio direttivo.
L’assemblea straordinaria è convocata quando sia necessario, ovvero sia richiesto dal consiglio direttivo o da almeno 1/5 dei soci ordinari. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sugli altri argomenti all’ordine del giorno in caso di richiesta di convocazione da parte del consiglio direttivo o dei soci.
La convocazione dell’assemblea avviene mediante lettera scritta da inviare ai soci almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, ovvero mediante affissione, nella sede dell’associazione, di apposito avviso almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci ordinari e delibera validamente a maggioranza dei votanti.
E’ prevista l’assemblea in seconda convocazione che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è costituito da 4 membri eleggibili tra tutti i soci ordinari maggiorenni, uno in rappresentanza di ciascuna sezione vocale, più il  direttore del coro e il presidente del coro (membri di diritto).
Il consiglio elegge il segretario e il tesoriere.
Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti e sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale il voto del presidente.
I membri del consiglio durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo da esecuzione alla deliberazioni dell’assemblea, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, redige il programma dell’attività sociale sulla base delle indicazioni dell’assemblea; delibera i pagamenti necessari; decide circa la quota sociale; rappresenta le istanze formulate dai soci; esamina le domande di ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, l’espulsione dei soci; individua, in accordo con il direttore del coro, il repertorio stagionale e concordare gli indirizzi musicali dell’associazione; decide e programma le manifestazioni e le attività concertistiche, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Il consiglio direttivo può essere rimosso dall’assemblea dei soci con voto di almeno i 2/3 dei votanti.

art. 11 – IL TESORIERE
Il tesoriere è eletto dal consiglio direttivo fra tutti i soci ordinari maggiorenni. Dura in carica un anno.
E’ compito del tesoriere custodire i valori liquidi, effettuare i pagamenti autorizzati dal consiglio direttivo, conservandone la documentazione, predisporre i bilanci parziali e di previsione, redigere il libro giornale ed il bilancio da presentare all’assemblea annuale.

ART. 12 – IL REVISORE DEI CONTI
E’ eletto dall’assemblea tra i soci ordinari maggiorenni, dura in carica un anno ed è rieleggibile.
E’ compito del revisore dei conti verificare l’amministrazione dell’associazione; riunire almeno una volta l’anno il consiglio direttivo; esaminare le scrittura contabili messe a disposizione dal tesoriere.
Il revisore dei conti presenterà all’assemblea apposita relazione sull’amministrazione dell’associazione.

ART. 13 – IL DIRETTORE DEL CORO
Il direttore del coro è scelto dal consiglio direttivo a persona di provata esperienza e professionalità.
Il direttore del coro può nominare un vicedirettore.
E’ compito del direttore del coro decidere il repertorio di ogni esecuzione, individuare  - insieme al consiglio direttivo – gli indirizzi e i programmi della corale.
Il direttore esprime parere vincolante sull’idoneità degli allievi coristi all’inserimento nella corale e alla sospensione dell’attività concertistica per i coristi impreparati.
E’ facoltà del direttore integrare l’organico del coro con elementi anche di provenienza esterna all’associazione per singole manifestazioni.

ART. 14 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E’ composto da 3 membri, eletti dall’assemblea tra i soci ordinari maggiorenni. Dura in carica un anno e i membri sono rieleggibili senza limitazioni.
Non sono eleggibili i parenti e gli affini entro il terzo grado del Presidente, e dei membri del consiglio direttivo.
Il collegio dirime tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e/o tra soci e  gli organi dell’associazione. La decisione è presa entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso proposto singolarmente o collettivamente dai soci ovvero dagli organi dell’associazione.
La decisione del collegio è insindacabile e i suoi effetti dovranno essere applicati, pena l’espulsione del socio, la decadenza dall’incarico o dell’intero organo dell’associazione.

ART. 15 – GRATUITA’ E CUMULABILITA’ DELLE CARICHE ELETTIVE
Tutte le cariche elettive sono gratuite e cumulabili tra loro.

ART. 16 – LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI FISCALI
L’Associazione non persegue fini di lucro.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote o contributi sociali annuali, deliberati dall’assemblea dei soci;
  2. eventuali contributi straordinari, anch’essi deliberati dall’Assemblea dei soci che ne determina altresì l’ammontare e le modalità di versamento;
  3. contributi di Entri pubblici e privati.

E’ esplicitamente vietata l’assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale fra i soci. L’eventuale avanzo di gestione deve essere impiegato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
I partecipanti, con l’accettazione del presente statuto, sono edotti che la partecipazione all’attività dell’Associazione è priva di qualsiasi beneficio economico in loro favore al quale, in ogni caso, rinunciano espressamente, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese sostenute preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci.
L’associazione potrà compiere tutte le attività connesse o affini agli scopo sociali, nonché compiere atti e operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente od indirettamente connesse ai medesimi.
L’Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi Ente non commerciale, ai sensi dell’art.87, 4° comma, DPR 917/1986.

ART. 17 – ACQUISIZIONE DI BENI
L’associazione non ha patrimonio. Per il conseguimento dei propri fini può, anche direttamente, con eventuali proventi e redditi di esercizio, acquisire beni mobili. Può acquisire altresì beni patrimoniali da contributi volontari, lasciti e donazioni da parte di provati e organismi pubblici e privati.

ART. 18 – QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Le quote ed i contributi associativi sono decise dal consiglio direttivo, il quale stabilisce altresì le modalità di versamento delle stesse.
Le quote non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto di almeno 2/3 dei votanti.
Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni di promozione sociale o con fini di utilità sociale.

ART. 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche allo statuto dovranno essere adottate dall’assemblea con la maggioranza dei 2/3 terzi dei votanti.

ART. 20 – ALTRE DISPOSIZIONI
Per quanto non previsto nel presente statuto, le decisioni spettano al consiglio direttivo.

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile in materia.
Per qualsiasi controversia riguardante l’associazione ed i rapporti, economici e non, ad essa relativi, è competente il Tribunale di Tivoli

   
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